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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL & GROUPS ASSOCIATION"


Art. 1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - DISCIPLINA

È costituita, ai sensi del codice civile e del D. Lgs. 117/2017, l’Associazione "INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL & GROUPS ASSOCIATION", retta dalle norme del presente statuto. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, la denominazione dell'Associazione sarà "INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL & GROUPS ASSOCIATION APS", il cui principale scopo è quello di aggregare le associazioni che organizzano festival nazionali e internazionali del folklore e le associazioni che rappresentano GRUPPI FOLKLORICI, GRUPPI STORICI E SBANDIERATORI, CORI, BANDE E GRUPPI MUSICALI, e altri gruppi similari eventualmente integrati nel regolamento, senza finalità di lucro, di seguito denominati “Associati”, tramite i loro rappresentanti legali, che si riconoscono nei principi fondamentali che favoriscono l’integrazione sociale della persona a mezzo della ricerca, dello studio e della riproposta dei valori insiti nel patrimonio delle tradizioni popolari esaminate nel loro contesto storico e geografico. L’Associazione "INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL & GROUPS ASSOCIATION" può aderire, affiliarsi e stipulare convenzioni con enti e/o istituzioni nazionali ed internazionali che si prefiggano gli stessi scopi. L'Associazione ha la sede legale a Minturno (LT). Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso territorio comunale non comporta alcuna modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il domicilio è stabilito presso l'abitazione del Presidente pro-tempore dell'Associazione, legittimato alla legale rappresentanza. La durata dell’associazione è illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale in favore dei propri associati, dei loro famigliari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, a norma dell’art.5 Codice Terzo settore (CTS):

  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);

  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);

  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al sopra citato articolo (lett. i);

  • organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett.k);

  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l);

  • servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lett. m);

  • alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lett. q);

  • organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. t);

in particolare l’Associazione potrà:

  • conseguire il riconoscimento ai fini sportivi e l’iscrizione al previsto registro delle associazioni sportive dilettantistiche, per le finalità, lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alle Discipline Sportive in generale, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dello sport;

  • svolgere attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive, nonché attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento della pratica delle discipline sportive ritenute adatte e altre attività che verranno di volta in volta proposte ai soci;

  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w);

 

L’Associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà inoltre:

  • diffondere la musica, la danza (anche sportiva), il canto, l’arte e l’espressione della tradizione popolare, anche mediante ricerche e pubblicazioni varie;

  • scambiare le esperienze culturali e le tradizioni popolari storiche del territorio nazionale ed internazionale;

  • coordinare e/o organizzare festival folcloristici, progetti e spettacoli di danze, musiche e canti, giochi tradizionali in territorio nazionale ed internazionale;

  • promuovere e diffondere la cultura popolare tra gli emigrati al fine di mantenere viva la propria identità e i rapporti con le terre di origine;

  • produrre interventi culturali, informativi e formativi in materia di gestione, didattica, organizzazione e conduzione degli impianti e dell’attività connessa, con particolare riguardo agli aspetti normativi, sociali, tecnici, fiscali ed economici;

  • realizzare progetti in autonomia, oppure aderire a progetti di enti pubblici e/o privati;

  • sostenere lo studio di problemi di interesse generale per gli associati e la determinazione dei criteri e degli indirizzi da seguire per la loro risoluzione, attraverso l’elaborazione e le proposte di normative, convenzioni e norme contrattualistiche che privilegino l’autonomia e la professionalità degli associati;

  • erogare servizi informativi, formativi e operativi agli associati;

  • favorire studi e ricerche, atti a recuperare gli aspetti peculiari e tradizionali italiani e non, per la riscoperta, la tutela e la diffusione delle tradizioni popolari e folcloriche ove siano evidenziati i valori umani, sociali e culturali;

  • sviluppare qualsiasi forma di attività tendente alla valorizzazione della storia e delle culture popolari, atti a favorire scambi ed a promuovere la conoscenza dei popoli con lo spirito di sostenere il processo di pace e di amicizia tra le genti;

  • promuovere la realizzazione di eventi di rievocazione storica ai fini della conservazione, della promozione e della valorizzazione della memoria storica;

  • valorizzare e promuovere la produzione musicale amatoriale e la sua salvaguardia;

  • estendere la formazione e la ricerca nel settore della produzione musicale amatoriale;

  • sostenere il coinvolgimento dei giovani e l’inclusione sociale nel settore della produzione musicale amatoriale;

  • favorire il coinvolgimento di cori e complessi bandistici rappresentativi del patrimonio musicale amatoriale tradizionale nazionale, con varietà di repertorio e offerta di nuove composizioni;

  • compiere tutte le operazioni immobiliari, creditizie e finanziarie ritenute opportune per il raggiungimento dei propri scopi sociali;

  • esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (art.35, comma 1, D. Lgs. 117/2017).

Possono aderire le associazioni formalmente costituite che condividano le finalità di "INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL & GROUPS ASSOCIATION" e che partecipano alle attività dell’associazione con le loro opere, competenze e conoscenze, nei limiti di cui all'art. 35, comma 3, D. Lgs. 117/2017.

L'associazione che intende essere ammessa come associata dovrà presentare all'organo di amministrazione una domanda con:

  • l'indicazione della denominazione sociale, della sede legale, del codice fiscale e dei dati anagrafici del rappresentante legale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto dell’Associazione, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

  • copia conforme all’originale di atto costitutivo, statuto, certificato di attribuzione del numero di codice fiscale dell'associato e copia del documento di riconoscimento del rappresentante legale.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata al richiedente interessato e annotata, a cura dell'organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'organo di amministrazione deve motivare il diniego all’ammissione e comunicarlo agli interessati, entro 60 giorni dalla deliberazione.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo di amministrazione, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione del diniego, chi l’ha proposta può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato, che ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5 del presente statuto, si mantiene con il rispetto dei principi, dei valori e delle norme statutarie. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. (ai sensi dell’art. 35, comma 2, D. Lgs. 117/2017).

L’Associazione rappresenta tutti gli associati ad essa aderenti, i loro soci e loro tesserati. Ogni associato opera autonomamente le scelte dei modi per esprimere le proprie proposte (spettacoli, pubblicazioni, dimostrazioni, ecc.) purché rientrino nello spirito delle premesse ideali di cui all'art. 1 del presente statuto e rispettino gli elementi del patrimonio culturale.

Non sono incompatibili appartenenze ad organizzazioni nazionali e internazionali diverse da "INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL & GROUPS ASSOCIATION", compreso le eventuali cariche sociali e amministrative dei rappresentanti se non vi sono conflitti di interesse che saranno meglio specificati dal regolamento. 

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

  • esaminare i libri sociali;

  • essere informati sull'attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

  • frequentare i locali dell’Associazione;

  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;

  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;

  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;

  • prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Hanno l’obbligo di:

  • rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;

  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, senza fini di lucro, anche indiretto;

  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dall’organo di amministrazione.

ART. 5

(Perdita della qualifica)

La qualifica di Associato si perde per cessazione, recesso o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’Associazione, e nei seguenti altri casi:

  • morosità e mancato pagamento delle quote associative;

  • condotta sleale;

  • violazione dei principi fondanti dell’Associazione;

  • può essere escluso dall’Associazione con deliberazione motivata dell’organo di amministrazione.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato con modalità che assicuri la prova dell’avvenuta ricezione.

L'associato potrà presentare le proprie controdeduzioni all’OdA che adotterà i conseguenti provvedimenti e nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell’esclusione il membro può essere riammesso.

L'associato può recedere con preavviso scritto di almeno 3 (tre) mesi all’Associazione dandone comunicazione in forma scritta e con congruo preavviso all’organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso.

I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, frazionabili, rivalutabili e trasmissibili.

L’organo di amministrazione comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art.3 del presente statuto.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi statutari)

Sono organi statutari dell’Associazione "INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL & GROUPS ASSOCIATION":

  • Assemblea degli associati;

  • Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo);

  • Presidente;

  • Organo di controllo;

Per essere eletti o nominati negli organi statutari si applica il disposto dell’articolo 2382 del codice civile.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Possono essere previste sezioni interne a "INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL & GROUPS ASSOCIATION" riferite alla principale attività degli associati e all'area geografica di appartenenza. Inoltre, gli organi statutari possono essere coaudiuvati da commissioni e consulte meglio descritte dal regolamento.

Gli organi statutari durano in carica 4 (quattro) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il presidente potrà essere eletto per un periodo massimo di 3 (tre) mandati consecutivi.

Ai componenti degli organi collegiali e agli incaricati dall’Organo di Amministrazione competono solo rimborsi spese a piè di lista e rimborsi chilometrici per uso del proprio veicolo, dietro presentazione di regolari documenti giustificativi delle spese.

Qualora nella composizione degli organi dell’Associazione si verificassero rinunce, dimissioni, decadenze, ecc., le sostituzioni avverranno con il subentro dei primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero organo.

Nel caso di sfiducia al Presidente e/o all’Organo di Amministrazione l’organo sfiduciato continua ad esercitare i propri poteri fino alla nomina di un nuovo organo; in questo periodo potrà compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione.

La nomina del Presidente e/o dell’Organo di Amministrazione sfiduciato avverrà alla prima data prevista per la riunione assembleare.

I componenti degli organi previsti dal presente statuto vengono dichiarati decaduti dalla carica:

  • in presenza di situazioni di ineleggibilità;

  • in caso di azioni per recupero crediti individuali e/o nei confronti degli associati di appartenenza;

  • in caso di assenze ingiustificate ad almeno 3 (tre) riunioni consecutive dell'organo di cui fanno parte;

  • per mancato tesseramento o pagamento della quota associativa individuale al proprio ente di appartenenza.

La dichiarazione di decadenza è di competenza dell’Organo di Amministrazione.

ART. 7

(Assemblea)

L'assemblea generale è l'organo sovrano dell’Associazione "INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL & GROUPS ASSOCIATION" ed è costituita dai rappresentanti legali degli enti associati o loro delegati per iscritto.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. Il giorno dell’assemblea essa nomina, su proposta dell’Organo di Amministrazione, un presidente che la presiede, un segretario verbalizzante e due scrutatori per lo scrutinio delle votazioni. Questi ultimi garanti dei poteri e di eventuali scrutini che si rendessero necessari, se non già previsti, nel corso della stessa.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione alla presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto; in seconda convocazione con qualsiasi numero degli aventi diritto di voto.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione alla presenza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita al di là del numero degli associati presenti.

L'assemblea straordinaria delibera validamente in prima convocazione o seconda convocazione con i medesimi principi dell'assemblea ordinaria.

Nell’assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che abbiano rinnovato regolarmente l’adesione con il pagamento della quota associativa.

Le decisioni nelle Assemblee vengono votate normalmente per alzata di mano, salvo diversa disposizione del presidente dell'Assemblea.

Per le elezioni degli Organi Statutari le votazioni devono essere sempre a scrutinio segreto, lo stesso è previsto per le votazioni che interessano persone fisiche.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun rappresentante legale dell'associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro membro, appartenente alla stessa, mediante delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare al massimo un altro associato, pertanto è ammessa una delega.

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati, a mezzo di posta elettronica o altri idonei mezzi di comunicazione.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno; è convocata dal Presidente entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio o ogni qualvolta l’Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno.

L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto. (art. 20, comma 2 del codice civile).

Qualora si rendesse necessario, è possibile convocare l’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, in videoconferenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa.

L’assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti, nel luogo fissato dall’avviso di convocazione.

Parimenti, lo svolgimento dell’assemblea elettiva, salvo casi di impossibilità per cause di forza maggiore o disposizioni di legge, prevede la presenza contestuale degli associati; in mancanza del quorum di validità della seduta ci si atterrà alle norme stabilite dallo statuto e dal regolamento interno in vigore.

Nei casi ritenuti opportuni dall’Organo di Amministrazione, indicati nell’avviso di convocazione, le riunioni dell’assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale, che devono consentire:

  • al Presidente dell’Assemblea l’accertamento dell’identità degli intervenuti non realmente presenti;

  • al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

  • a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

L'assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

  • fissa le linee programmatiche dell’Associazione;

  • nomina e revoca i componenti degli organi associativi (il Presidente, l’Organo di Amministrazione, l’organo di controllo e, se previsto al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del codice del Terzo settore, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti iscritto nell’apposito registro;

  • approva i bilanci preventivi e consuntivi;

  • ratifica le delibere, le convenzioni e/o gli accordi con altri enti, associazioni, ecc. di carattere nazionale e/o internazionale adottate in via d’urgenza dall’organo di amministrazione;

  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

  • delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;

  • approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L’assemblea delibera a maggioranza di voti; nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell’Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria delibera su:

  • modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto;

  • scioglimento della associazione;

  • trasformazione, fusione o scissione dell’associazione.

Lo statuto può essere modificato in tutto o in parte dall'Assemblea Straordinaria qualora la relativa proposta sia inclusa nell'ordine del giorno.

ART. 8

(Organo di Amministrazione)

L’organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell’assemblea o di altri organi associativi.

In occasione della prima riunione d'insediamento, l'Organo di Amministrazione nel proprio ambito, su proposta del presidente, elegge il vice presidente e può attribuire agli altri componenti specifici compiti.

In particolare, tra gli altri, sono compiti di questo organo:

  • eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

  • fissare la data di convocazione delle Assemblee e determinare gli argomenti da porre all'Ordine del Giorno;

  • formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee di indirizzo approvate dall’Assemblea;

  • predisporre il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previsti al raggiungimento delle soglie di legge;

  • predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;

  • predisporre un eventuale regolamento interno, che non dovrà comunque contenere disposizioni in contrasto col presente statuto;

  • deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;

  • nominare i componenti delle Commissioni, se adottate;

  • approvare le nomine del Segretario e/o Tesoriere proposte dal Presidente;

  • adottare delibere straordinarie e/o urgenti facendole ratificare alla prima assemblea utile;

  • determinare e deliberare le modalità di attuazione delle convenzioni tra l’associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del decreto legislativo 117/2017.

Il presidente può nominare un segretario e/o un tesoriere tra membri non votati e non candidati, senza diritto di voto nell'Organo di Amministrazione.

L’organo di amministrazione è formato da un numero di 7 (sette) componenti eletti dall’assemblea, compreso il Presidente eletto con votazione separata.A parità di voti risulta eletto il più anziano di età. Si possono candidare i legali rappresentanti degli enti associati o i loro delegati.

L’Organo di Amministrazione è validamente costituito in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei componenti. In seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell’Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente o di chi lo sostituisce.

L’Organo di Amministrazione può riunirsi e deliberare anche in videoconferenza, nonché deliberare in via telematica approvando le delibere mediante e-mail portate simultaneamente a conoscenza di tutti i suoi membri.

L’Organo di Amministrazione dura in carica 4 anni ed è rinnovabile.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione "INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL & GROUPS ASSOCIATION" nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l’esterno, sottoscrivendoli in nome della stessa.

Il Presidente è eletto dall’Assemblea dura in carica quanto l’Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Si possono candidare i legali rappresentanti o i loro delegati.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina dei nuovi organi.

Inoltre, il Presidente:

  • convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di Amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta;

  • ha la facoltà di assumere decisioni urgenti con l’obbligo di comunicarle con immediatezza anche tramite via multimediale all’Organo di Amministrazione, che alla prima riunione valida dovrà ratificarle;

  • propone la nomina del Segretario e/o del Tesoriere, tali proposte dovranno essere sottoposte alla ratifica dell’Organo di Amministrazione con votazione a maggioranza;

  • stipula le convenzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all’art 56 comma 1 del decreto legislativo 117/2017 deliberate dall’Organo di Amministrazione; copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Associazione "INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL & GROUPS ASSOCIATION";

Il Vice Presidente, nominato dal presidente con l'approvazione dell'Organo di Amministrazione, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni e gli subentra in caso di cessazione per rinuncia, dimissioni, sfiducia decadenza ecc..

ART. 10

(Organi di controllo)

L’Organo di Controllo è costituito nei casi previsti ai sensi dell’art. 30 del Codice del terzo settore.

L’Organo di Controllo svolge le seguenti funzioni: a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione di "INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL & GROUPS ASSOCIATION", anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001,n. 231; b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile di "INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL & GROUPS ASSOCIATION" e sul suo concreto funzionamento; c) esercita, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1 del Codice del terzo Settore, la revisione legale dei conti; d) predispone una relazione al bilancio di esercizio redatto ai sensi dell’art. 13 del Codice del terzo Settore da presentare all’Assemblea per la sua approvazione; e) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo a quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del terzo settore; f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del terzo settore.

Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 2, i componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L’ Organo di Controllo è formato da tre membri effettivi più due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall’incarico di un membro effettivo.

I componenti dell’Organo di Controllo sono eletti dall'Assemblea, durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per non più di 1 ulteriore mandato anche non consecutivo. Al momento del rinnovo dell’organo, l’elezione è valida con la presenza di almeno tre candidati.

I componenti sono scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali. Per tutta la durata del loro incarico debbono possedere tale requisito la cui perdita determina l’immediata decadenza del Revisore interessato e la sua sostituzione.

I componenti effettivi dell’Organo di Controllo eleggono al loro interno il Presidente.

Delle proprie riunioni i membri dell’Organo di Controllo redigono apposito verbale contenuto nel libro di cui all’art. 15, c.1, lett. c) del Codice del terzo settore.

L’incarico di membro dell’Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale di "INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL & GROUPS ASSOCIATION" e con la carica di consigliere di un Associato "INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL & GROUPS ASSOCIATION".

ART. 11

(Patrimonio)

Il patrimonio dell’Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART 13

(Responsabilità)

Ai sensi dell’art. 28 del codice del Terzo settore il Presidente, gli Amministratori, i componenti dell’Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile dell’articolo15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39, in quanto compatibili. (Comma così modificato dall’art.7, comma 1, D.lgs. 3 agosto 2018, n 105, a decorrere dall’11 settembre 2018 ai sensi di quanto disposto dall’art.35, comma1 del medesimo D.lgs. n.105/2018).

ART. 14

(Risorse economiche)

L’Associazione "INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL & GROUPS ASSOCIATION" può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del codice del Terzo settore.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L’Associazione "INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL & GROUPS ASSOCIATION" deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. Esso è predisposto dall’Organo di Amministrazione, viene approvato dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Ai sensi dell’art. 14 del D. lgs. 117/2017, l’Associazione qualora abbia un volume di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate annui deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti se previsti, ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Inoltre, qualora l’associazione abbia un volume di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate deve pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida ministeriali, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’ente, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte.

ART. 17

(Libri sociali obbligatori)

L’Associazione deve tenere, come obbligo, a cura dell’Organo di Amministrazione:

  • il libro degli associati;

  • il libro dei volontari;

  • il registro degli impiegati in modo non occasionale;

  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione e dell'eventuale organo di controllo;

  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli organi di controllo, tenuti a cura degli stessi organi;

  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali secondo le modalità previste dallo statuto, facendone richiesta scritta e motivata all’Organo di Amministrazione.

ART. 18

(Lavoratori e collaboratori)

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità statutarie.

L’Associazione per l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche potrà incaricare propri associati a prestare la propria opera per il miglior raggiungimento dei fini sportivi, usufruendo della normativa dedicata.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

Lo scioglimento dell’Associazione "INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL & GROUPS ASSOCIATION" deve essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria con la maggioranza di 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto di voto. In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale. L’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART 20

(Foro competente)

Qualora insorgessero gravi controversie, per la cui definizione debba essere fatto ricorso all’autorità giudiziaria, è competente il foro di Cassino.

 

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal codice civile.

ART. 22

(Norme transitorie)

Lo statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell’assemblea.

 

Letto e approvato, Formia, 15 novembre 2025.

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